Il padre lavoratore dipendente che si dimetta durante il primo anno di vita del bimbo non deve rispettare il periodo di preavviso ancorché non abbia fruito del congedo di paternità.
Lo precisa l'Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota prot. n. 896/2020, pubblicata l'altro giorno in risposta ad alcune richieste di chiarimenti.
Ai servizi ispettivi era stata chiesta l'interpretazione dell'art. 55, comma 1 e 2, del dlgs n. 151/2001 (T.u. maternità) come modificato dal dlgs n. 80/2015 (c.d. "Jobs Act") con particolare riferimento all’obbligo di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore padre che non abbia fruito del congedo di paternità durante il periodo "coperto" dal divieto di licenziamento, cioè durante il primo anno di vita del bambino.
Il combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato articolo 55 lasciavano nel dubbio l'interprete, infatti, se il lavoratore padre che si dimetta nel periodo "coperto", ai sensi dell'art. 54, dal divieto di licenziamento, sia esonerato dall’obbligo di preavviso solo a condizione che abbia fruito del congedo di paternità o, diversamente, se tale condizione debba essere riferita esclusivamente al diritto di fruire della relativa indennità sostitutiva del preavviso.