I lavoratori e le lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno a disposizione un particolare strumento normativo per riunire gratuitamente nella gestione separata tutti i contributi sparsi nelle altre gestioni della previdenza pubblica obbligatoria al fine di conseguire un'unica prestazione pensionistica.
Si tratta della facoltà di computo, riconosciuta dall’articolo 3 del Dm 282/1996 che può essere esercitata da tutti coloro che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990.