Una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro apre ad una interpretazione più rigida del divieto di licenziamento per motivi economici.
I datori di lavoro non possono licenziare sino al 31 dicembre 2020 a prescindere dall'aver fatto o meno ricorso alla Cassa integrazione COVID-19.
Lo stop ai licenziamenti
Come noto l’art. 46 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 80 del D.L. n. 34/2020, ha disposto il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 per i cinque mesi successivi all’entrata in vigore dello stesso D.L. n. 18/2020 (sino al 17 agosto 2020) sospendendo, per il medesimo periodo, quelle avviate dal 23 febbraio e pendenti al 17 marzo u.s. Analoga disposizione di divieto e di sospensione delle procedure pendenti vige per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.