Non è vittima del dovere il militare che durante lo svolgimento delle ordinarie esercitazioni ed addestramenti sotto il servizio di leva obbligatoria abbia subito un'infermità permanente.
Ciò in quanto l'attività è priva di quel carattere di straordinarietà richiesto dalla legge per la concessione dei benefici.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 12611 del 25 giugno 2020 con la quale i giudici tornano a precisare i contorni, spesso molto labili, della specifica tutela previdenziale riconnessa allo stato di vittima del dovere.