Il divieto di licenziamento, operativo per l'emergenza coronavirus fino al 17 agosto, si applica anche all'ipotesi di recesso del datore di lavoro per inidoneità sopravvenuta alla mansione del lavoratore.
Lo rende noto l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. numero 298/2020 pubblicata la scorsa settimana.
La norma, inoltre, consente al datore di lavoro, nel caso in cui ha operato recessi dal 23 febbraio al 17 marzo, di revocarli a patto che, contestualmente, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per i lavoratori interessati dai licenziamenti (poi revocati), fin dalla data in cui ha avuto efficacia il recesso.