Ok alla riduzione dei requisiti contributivi per il conseguimento dell'indennità di maternità e dell'indennità di congedo parentale per gli iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.
Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 71/2020
Dal 5 settembre 2019, infatti, tali prestazioni possono essere corrisposte a condizione che risulti attribuita una mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo oggetto della prestazione (contro i tre mesi precedentemente previsti).
Restano ferme le platee degli aventi diritto:
soggetti iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che pagano l'aliquota contributiva piena (33,72% i collaboratori; 25,72% i professionisti titolari di partita iva).