L'Inps spiega che ai fini dell’inquadramento contributivo, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.
Anche l'aratura, la semina, la potatura, la rimozione delle vite infette, il taglio di formazione per le fasi di imboschimento è un'attività agricola. E pertanto anche le imprese non agricole che svolgono tali attività, devono assicurare come lavoratori agricoli gli operai addetti a tali attività. Lo rende noto l'Inps, tra l'altro, nella Circolare numero 56/2020, facendo un parziale dietrofront rispetto alle indicazioni fornite lo scorso anno nella circolare n. 94/2019. Le precisazioni interessano quelle imprese che, pur non rivestendo, per la natura dell’attività economica esercitata, la qualifica di imprese agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza, sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.